Una volta che datore di lavoro e lavoratore hanno trovato un accordo verbale sulle condizioni di impiego, è consigliabile (ma non obbligatorio) mettere il tutto per iscritto in una lettera d’assunzione (scarica il modulo).
Vero e proprio contratto di lavoro, il documento dovrà contenere tutti i termini dell’accordo, nel rispetto delle norme e delle condizioni contrattuali minime previste dal Contratto collettivo, con cui non può essere in contrasto.
Datore di lavoro e lavoratore potranno accordarsi su condizioni di lavoro diverse da quelle indicate dalla legge, purché risultino più favorevoli per il lavoratore.
Il contratto deve essere redatto in due copie, una per il datore di lavoro, una per il lavoratore. Le due copie devono essere firmate da entrambi le parti.
In assenza di contratto scritto, in caso di controversia, generalmente vengono fatte valere durante il tentativo di conciliazione le condizioni contrattuali del Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico.
DATI DEL CONTRATTO
Il contratto dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
- generalità delle due parti, compresa la residenza*
- tipologia del rapporto (a tempo indeterminato o determinato)
- data di assunzione e eventuale data di cessazione (se contratto a termine)
- retribuzione pattuita (oraria o mensile)
- orario di lavoro
- mansioni prevalenti
- livello di inquadramento
- sede di lavoro
- eventuale regime di convivenza
- eventuale vitto e dell'alloggio
- eventuale tenuta da lavoro (fornita dal datore di lavoro)
- spazio previsto per la custodia degli effetti personali
- giornata/e di riposo settimanale
- periodo concordato di ferie annuali
- durata del periodo di prova
- i termini di preavviso di fine rapporto
- CCNL di riferimento
Per i collaboratori con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all'assistenze di persone, bisognerà indicare anche l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nell'ex terza categoria.
* Per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale domicilio diverso da quello della convivenza, valido nel caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro.
Scarica il modulo: Lettera di assunzione