Colf e badanti possono prendere un certo numero di giornate di permesso retribuite per:
Colf, badanti e collboratori familiari hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate (coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro) nelle seguenti misure:
Il datore di lavoro è tenuto favorire la frequenza della colf o badante a corsi scolastici previsti per il conseguimento della scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale.
Colf e badanti hanno diritto a permessi individuali retribuiti per un monte massimo di ore annuali.
Colf, badanti e collaboratori familiari hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno, in caso di decesso o di documentata grave infermità:
I lavoratori domestici a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte ore annuo 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione:
Accordandosi con il datore di lavoro, il lavoratore domestico potrà usufruire, per rispondere a sue esigenze specifiche, ampiamente giustificate, di permessi di breve durata non retribuiti.
La malattia professionale è una patologia contratta durante e a causa di attività lavorative rischiose, in conseguenza al tipo di lavoro o a materiali o fattori presenti nell'ambiente di lavoro, e la cui azione nociva, lenta e protratta nel tempo, produce una riduzione della capacità lavorativa.
Per infortunio sul lavoro si intende ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.
Alla colf, badante o collaboratore domestico che si sposano spetta un congedo retribuito di 15 giorni consecutivi di calendario.
Durante il congedo di maternità la legge dà alla lavoratrice-madre il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro.
Le assenze del lavoratore debbono essere tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Le assenze non giustificate entro il 5° giorno - ove non si verifichino cause di forza maggiore – sono da considerarsi giusta causa di licenziamento.